Art. 19

Requisiti per l'ammissione all'asta

In vigore dal 12 nov 2010
Requisiti per l'ammissione all'asta 1.   Quando la piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni organizza un mercato secondario, i membri o i partecipanti a tale mercato che sono legittimati ai sensi dell', paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i requisiti prescritti per l’ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote attraverso il mercato secondario organizzato dalla piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni non devono essere meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2 del presente articolo; b) la piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni deve ricevere tutte le informazioni supplementari necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza. 2.   I soggetti che non sono membri o partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, ma che sono legittimati ai sensi dell', paragrafo 1 o 2, sono ammessi a partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma se: a) sono gestori di impianti o operatori aerei stabiliti nell'Unione europea; b) detengono un conto di deposito designato; c) detengono un conto bancario designato; d) designano almeno un rappresentante ai sensi dell', paragrafo 3, terzo comma; e) forniscono alla piattaforma, in ottemperanza alle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l'identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l'offerente), la tipologia dell'offerente, la natura del prodotto messo all'asta, l'entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di consegna; f) forniscono alla piattaforma interessata tutte le informazioni necessarie riguardanti alla loro situazione finanziaria, in particolare la capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari e ai debiti in essere; g) adottano o sono in grado di adottare, su richiesta, le procedure e disposizioni contrattuali interne per l'osservanza della dimensione massima delle offerte stabilita ai sensi dell'; h) rispondono ai requisiti di cui all', paragrafo 1. Quando la piattaforma non organizza un mercato secondario, i soggetti legittimati a norma dell', paragrafo 1 o 2 possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma stessa purché soddisfino le condizioni di cui alle lettere da a) a h) del presente paragrafo. 3.   I soggetti contemplati dall', paragrafo 1, lettere b) e c), o dall', paragrafo 2, che presentano offerte per conto dei loro clienti, sono tenuti a garantire l'adempimento di tutte le seguenti condizioni: a) i loro clienti sono soggetti legittimati ai sensi dell', paragrafo 1 o 2; b) essi dispongono, o disporranno con debito anticipo rispetto all'inizio del periodo d'offerta, di procedure e disposizioni contrattuali interne al fine di: i) gestire le offerte dei loro clienti, in particolare la presentazione delle offerte, la percezione del pagamento e il trasferimento delle quote; ii) impedire il trasferimento di informazioni riservate dal settore dei loro servizi incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei propri clienti al settore dei loro servizi incaricato di preparare e presentare offerte per proprio conto; iii) assicurare che i loro clienti, se a loro volta operano per conto di clienti partecipanti alle aste, applichino le prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del presente paragrafo e esigano l'osservanza delle stesse prescrizioni da parte dei loro clienti e dei clienti dei loro clienti in ossequio all', paragrafo 4. La piattaforma interessata può valersi di controlli affidabili svolti dai soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo, dai loro clienti o dai clienti dei loro clienti ai sensi , paragrafo 4. I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere in grado dimostrare alla piattaforma, su richiesta della stessa a norma dell', paragrafo 5, lettera d), che le condizioni indicate al primo comma, delle lettere a) e b), del presente paragrafo sono adempiute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1031:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo