Art. 57
Dimensione massima dell'offerta e altre misure correttive
In vigore dal 12 nov 2010
Dimensione massima dell'offerta e altre misure correttive
1. Al fine di attenuare il rischio effettivo o potenziale di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa nonché di comportamenti anticoncorrenziali, le piattaforme possono prescrivere la dimensione massima dell'offerta o altre misure correttive necessarie, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo, purché l'applicazione della dimensione massima per l'offerta o delle altre misure correttive riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati e il sorvegliante d'asta, che esprimono il loro parere sulla proposta della piattaforma interessata. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.
2. La dimensione massima dell'offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in un determinato anno, in funzione della soluzione più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato individuato a norma dell', paragrafo 1.
3. Ai fini del presente articolo, per «dimensione massima dell'offerta» s'intende il numero massimo di quote per il quale può essere presentata, direttamente o indirettamente, un'offerta da parte di gruppi di soggetti elencati nell', paragrafo 1 o 2, che appartengano ad una delle seguenti categorie:
a)
uno stesso gruppo di imprese, formato da un'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese affiliate;
b)
uno stesso raggruppamento di imprese;
c)
un'unità economica separata dotata di potere decisionale indipendente, qualora si tratti di soggetti controllati direttamente o indirettamente da organismi pubblici o enti di proprietà pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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