Art. 55

Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all'attività criminosa

In vigore dal 12 nov 2010
Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e all'attività criminosa 1.   Le autorità competenti nazionali di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE vigilano e provvedono affinché le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni adempiano gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all' e all', paragrafo 6, del presente regolamento, gli obblighi in materia di vigilanza e conservazione delle registrazioni di cui all' e gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Le autorità competenti nazionali di cui al primo comma hanno i poteri conferiti loro dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell', paragrafi 2 e 3, della direttiva 2005/60/CE. Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni possono essere ritenute responsabili per le violazioni dell', dell', paragrafi 6 e 7, dell', paragrafi 1 e 2, e dell' del presente regolamento e delle violazioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. A tal fine si applicano le disposizioni nazionali adottate in attuazione dell' della direttiva 2005/60/CE. 2.   Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, i relativi amministratori e dipendenti cooperano interamente con le UIF di cui all' della direttiva 2005/60/CE provvedendo tempestivamente a: a) informare le UIF, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che, nel corso delle aste, si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose: b) fornire all'UIF, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla UIF dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma. Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di obblighi di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione, di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, designano i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni di cui al presente articolo. 4.   Lo Stato membro in cui è situata la piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni provvede affinché alla piattaforma stessa si applichino le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 26 a 29, dell', dell', paragrafo 1, e dell', della direttiva 2005/60/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1031:oj#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo