Art. 54

Vigilanza sui rapporti con gli offerenti

In vigore dal 12 nov 2010
Vigilanza sui rapporti con gli offerenti 1.   Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, vigilano sul rapporto con gli offerenti ammessi all'asta per tutta la durata di quest'ultima, provvedendo a: a) vagliare le offerte presentate nel corso di detto rapporto al fine di garantire che il comportamento degli offerenti corrisponda alle informazioni sui clienti cui dispone la piattaforma e al loro profilo commerciale e di rischio, compresa se del caso la fonte dei finanziamenti; b) mantenere in essere disposizioni sostanziali e procedurali per la regolare vigilanza sull'adempimento delle norme di condotta commerciale da parte dei soggetti ammessi all'asta ai sensi dell', paragrafi 1, 2 e 3; c) vigilare sulle transazioni dei soggetti ammessi all'asta a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, e dell', paragrafo 6, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti indicanti l'esistenza di abusi di mercato. Quando vaglia le offerte a norma della lettera a) del primo comma, la piattaforma interessata dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d'essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa. 2.   Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, provvedono all'aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detengono in merito ad un offerente. A tal fine esse possono: a) chiedere informazioni all'offerente, a norma dell', paragrafi 2 e 3, e dell', paragrafi 5, 6 e 7, al fine di vigilare sul rapporto intercorrente con esso a decorrere dall'ammissione all'asta, per tutta la durata del rapporto stesso e per un periodo di cinque anni dalla sua conclusione; b) chiedere ai soggetti ammessi all'asta di ripresentare la domanda di ammissione ad intervalli periodici; c) chiedere ai soggetti ammessi all'asta di comunicare prontamente alla piattaforma eventuali modifiche dei dati comunicati ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, e dell', paragrafi da 5, 6 e 7. 3.   Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, registrano: a) la domanda di ammissione all'asta presentata a norma dell', paragrafi 2 e 3, e sue eventuali modifiche; b) le verifiche effettuate: i) durante il trattamento della domanda di ammissione all'asta presentata a norma degli ; ii) nel corso della vigilanza sul rapporto con il richiedente di cui paragrafo 1, lettere a) e c), a seguito dell'ammissione all'asta; c) tutte le informazioni riguardanti le offerte presentate dall'offerente in un'asta, compresi l'eventuale ritiro o l'eventuale modifica delle offerte medesime, a norma dell', paragrafo 3, secondo comma, e dell', paragrafo 4; d) tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle aste cui l'offerente ha partecipato. 4.   Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni conservano le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l'intero periodo in cui l'offerente è ammesso alle aste che esse organizzano e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l'offerente.
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