Art. 52
Spese relative al procedimento d'asta
In vigore dal 12 nov 2010
Spese relative al procedimento d'asta
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le spese relative ai servizi di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all' sono coperte dalle tariffe versate dagli offerenti, ad esclusione:
a)
delle spese sostenute dalla controparte centrale qualora ammetta garanzie pubbliche al posto di garanzie non pecuniarie per la messa all'asta di quote sotto forma di contratti a termine assistiti (forwards), spese che sono a carico dello Stato membro che mette all'asta le quote e presta la garanzia;
b)
le spese inerenti agli accordi di cui all', paragrafi 2 e 3, conclusi tra il responsabile del collocamento e la piattaforma per consentire al responsabile del collocamento stesso di mettere le quote all'asta per conto dello Stato membro designante, ad esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento collegati alla piattaforma.
Le spese di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono dedotte dai proventi delle aste che devono essere versati ai responsabili del collocamento a norma dell', paragrafi 2 e 3.
2. Allo Stato membro che non sottoscriva l'accordo di appalto congiunto di cui all', paragrafo 6, primo comma, entro il termine previsto dall', paragrafo 4, ma aderisca successivamente all'azione comune può essere richiesto di sostenere le spese relative ai servizi di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, a decorrere dal momento in cui inizia a vendere dei prodotti all'asta sulla piattaforma designata conformemente all', paragrafo 1 o 2, e fino alla risoluzione o revoca del contratto di designazione della piattaforma stessa.
L'accordo di appalto congiunto e il contratto concluso con la piattaforma stabiliscono in che misura lo Stato membro di cui trattasi debba sostenere la sua parte di spese per i servizi di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1.
Lo Stato membro non è tenuto a sostenere la sua parte di spese a norma del presente paragrafo se aderisce all'azione comune dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all', paragrafo 5, secondo comma, o se aderisce all'azione comune in assenza della registrazione, ai sensi dell', paragrafo 7, di una piattaforma notificata a norma dell', paragrafo 6.
Le spese a carico dagli offerenti ai sensi del paragrafo 1 sono ridotte dell'importo delle spese sostenute dallo Stato membro a norma del presente paragrafo.
3. La parte delle spese del sorvegliante d'asta che varia in funzione del numero delle aste, qual è indicata nel contratto di designazione del sorvegliante, è distribuita in parti uguali su ciascuna asta. Tutte le altre spese del sorvegliante, quali sono indicate nel contratto di designazione del medesimo, ad esclusione delle spese relative alle relazioni presentate a norma dell', paragrafo 4, sono distribuite in parti uguali su ciascuna piattaforma, salvo che sia diversamente disposto nello stesso contratto di designazione.
Le spese del sorvegliante d'asta riguardanti le piattaforme designate ai sensi dell', paragrafo 1 o 2, ivi comprese le spese per le relazioni di cui all', paragrafo 4, sono sostenute dallo Stato membro designante.
Le spese del sorvegliante d'asta riguardanti la piattaforma d'asta designata ai sensi dell', paragrafo 1 o 2, sono ripartite tra gli Stati membri partecipanti all'azione comune in ragione delle loro percentuali sul volume totale di quote messe all'asta nella piattaforma stessa.
Le spese del sorvegliante d'asta sostenute da ciascuno Stato membro sono detratte dai proventi delle aste che il responsabile del collocamento deve versare a norma dell', lettera c), allo Stato membro designante.
Storico versioni
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