Art. 28
Funzioni della piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2
In vigore dal 12 nov 2010
Funzioni della piattaforma designata a norma dell', paragrafo 2
1. La piattaforma designata a norma dell', paragrafo 2, fornisce agli Stati membri i seguenti servizi:
a)
accesso alle aste secondo le disposizioni vigenti nel mercato secondario organizzato dalla piattaforma, eventualmente modificate nei contratti di designazione della piattaforma;
b)
svolgimento delle aste a norma degli articoli da 4 a 7;
c)
gestione del calendario delle aste a norma degli articoli da 8 a 14;
d)
annuncio e notifica dei risultati delle aste ai sensi dell';
e)
fornitura — secondo le disposizioni relative al mercato secondario organizzato dalla piattaforma, come modificate dai contratti di designazione della piattaforma, e fatta salva in ogni caso l'applicazione dell' — dei sistemi di compensazione o sistemi di regolamento necessari per:
i)
la gestione dei pagamenti effettuati dagli offerenti e la distribuzione dei proventi delle aste al responsabile del collocamento;
ii)
la consegna delle quote vendute all'asta agli aggiudicatari o ai loro aventi causa;
iii)
la gestione delle garanzie, in particolare del margine garanzia (margining), fornite dal responsabile del collocamento o dagli offerenti;
f)
comunicazione al sorvegliante d'asta, a norma dell', di tutte le informazioni sullo svolgimento delle aste di cui questi abbia necessità per espletare le sue funzioni;
g)
monitoraggio delle aste, comunicazione di indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, in conformità alle disposizioni vigenti sul mercato secondario organizzato dalla piattaforma, come modificate dai contratti di designazione della piattaforma.
2. Con anticipo minimo di 20 giorni d'apertura sull'inizio del primo periodo d'offerta da essa gestito, la piattaforma designata a norma dell', paragrafo 2, deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o ad un sistema di regolamento.
3. L', paragrafi 2 e 3, gli , l', paragrafo 3, l', paragrafo 4, e l' non si applicano alle aste condotte da piattaforme che mettono in vendita contratti a termine ordinari (futures) o contratti a termine assistiti (forwards).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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