Art. 26

Designazione della piattaforma mediante azione comune degli Stati membri e della Commissione

In vigore dal 12 nov 2010
Designazione della piattaforma mediante azione comune degli Stati membri e della Commissione 1.   Fatto salvo l', gli Stati membri designano, con una procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune, una piattaforma unica per la messa all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni. 2.   Fatto salvo l', gli Stati membri designano, con una procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri che partecipano all'azione comune, una o due piattaforme per la messa all'asta dei contratti a termine ordinari (futures) o garantiti (forwards). 3.   La procedura d'appalto congiunta di cui ai paragrafi 1 e 2 è svolta a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 125 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 4.   Il periodo di vigenza della designazione delle piattaforme d'asta di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare cinque anni. 5.   La denominazione e l'indirizzo delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 o 2 sono pubblicati nel sito della Commissione. 6.   Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dopo l'entrata in vigore dell'accordo sugli appalti congiunti concluso tra gli Stati membri partecipanti e la Commissione accettano le condizioni stabilite dagli Stati partecipanti e dalla Commissione nell'accordo sugli appalti congiunti nonché nelle decisioni adottate in forza di tale accordo. Agli Stati membri che, ai sensi dell', paragrafo 4, decidono di non partecipare all'azione comune e di designare invece una piattaforma propria può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nei modi convenuti nell'accordo sull’appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all'azione comune e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti in materia di appalti pubblici.
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Designazione della piattaforma mediante azione comune degli Stati membri e della Commissione (Art. 26 Regolamento (UE) 2010/1031) — Testo vigente | Portale Normativo