Art. 25

Funzioni del sorvegliante d'asta

In vigore dal 12 nov 2010
Funzioni del sorvegliante d'asta 1.   Il sorvegliante vigila su ogni asta e riferisce sul corretto svolgimento delle aste condotte nel mese precedente alla Commissione per conto degli Stati membri e agli Stati membri interessati, entro il termine di cui al quarto comma del paragrafo 4 dell' della direttiva 2003/87/CE e secondo quanto indicato nello stesso quarto comma, con particolar riguardo a: a) accesso equo e pubblico; b) trasparenza; c) definizione del prezzo; d) aspetti tecnici e operativi. 2.   Il sorvegliante d'asta presenta agli Stati membri e alla Commissione una relazione annuale consolidata comprendente: a) gli aspetti di cui al paragrafo 1 in riferimento sia a ogni singola asta sia a tutte le aste di ciascuna piattaforma; b) eventuali inosservanze del contratto di designazione della piattaforma; c) eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali o abusi di mercato; d) gli eventuali effetti delle aste sulla posizione di mercato delle piattaforme sul mercato secondario; e) il rapporto tra i procedimenti d'asta di cui tratta la relazione consolidata e tra queste e il funzionamento del mercato secondario, secondo quanto previsto dall', paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE; f) informazioni sul numero, la natura e lo stato di eventuali denunce presentate a norma dell', paragrafo 4, nonché di altre denunce presentate alle autorità competenti nazionali che vigilano sugli enti creditizi e sulle imprese d'investimento; g) informazioni sull'eventuale seguito dato alle relazioni del sorvegliante d'asta presentate a norma dei paragrafi 3, 4 e 5; h) eventuali raccomandazioni ritenute adeguate per il miglioramento della procedura d'asta o ai fini di un riesame dei seguenti atti: i) il presente regolamento, compreso il riesame di cui all'; ii) il regolamento della Commissione adottato a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE; iii) la direttiva 2003/87/CE, compresa la verifica del funzionamento del mercato del carbonio di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 1 bis, della stessa direttiva. 3.   Il sorvegliante d'asta può, su richiesta della Commissione e di uno o più Stati membri o a norma del paragrafo 5, riferire puntualmente su eventuali questioni specifiche riguardanti la procedura d'asta, qualora tali questioni debbano essere sollevate prima della presentazione della relazione di cui al paragrafo 1 o 2. In caso contrario, il sorvegliante d'asta può riferire in merito nelle relazioni di cui al paragrafo 1 o 2. 4.   Lo Stato membro che non partecipi all'azione comune di cui all' del presente regolamento e che decida di designare una propria piattaforma a norma dell', paragrafi 1 e 2, del presente regolamento può chiedere al sorvegliante d'asta di trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma interessata una relazione tecnica sulla capacità della piattaforma stessa di svolgere il procedimento d'asta secondo le disposizioni del presente regolamento e conformemente agli obiettivi di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La relazione indica chiaramente i punti in cui la procedura d'asta soddisfa i requisiti del primo comma e i punti in cui non li soddisfa. Essa contiene raccomandazioni precise su come sviluppare o migliorare ulteriormente la procedura d'asta ove opportuno, proponendo una tempistica specifica per la loro realizzazione. 5.   Se il procedimento d'asta svolto da una determinata piattaforma viola il presente regolamento o non è conforme agli obiettivi dell', paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, o su richiesta della Commissione presentata in base a indizi d'inottemperanza a tali disposizioni, il sorvegliante d'asta presenta immediatamente una relazione agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma stessa. La relazione indica chiaramente la natura dell’inottemperanza. Contiene inoltre precise raccomandazioni per porre rimedio alla situazione, proponendo una tempistica specifica per la loro realizzazione. Il sorvegliante d'asta provvede alla verifica permanente della relazione di cui al presente paragrafo e fornisce aggiornamenti trimestrali agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma interessata. 6.   I pareri che il sorvegliante d'asta esprime a norma dell', paragrafo 7, e dell', paragrafo 3, del presente regolamento formano parte integrante delle funzioni previste dal presente articolo. 7.   Le relazioni e i pareri forniti ai sensi del presente articolo sono redatti in una forma comprensibile, standardizzata e facilmente accessibile, che deve essere indicata nel contratto di designazione del sorvegliante d'asta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1031:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo