Art. 12

Volumi annui di quote da mettere all'asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE messe all'asta

In vigore dal 12 nov 2010
Volumi annui di quote da mettere all'asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE messe all'asta 1.   Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2012 è pari al volume calcolato e fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della stessa direttiva. Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile a decorrere dal 2013 è pari al volume calcolato e fissato dalla Commissione a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, della stessa direttiva, ripartito in parti uguali sul numero d'anni di cui si compone il ciclo di negoziazione. Il volume di quote da mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è tuttavia determinato tenendo conto delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE. 2.   Per ciascun anno civile di un determinato ciclo di negoziazione, la porzione di quote contemplate dal capo II della direttiva 2003/87/CE che ciascuno Stato membro deve mettere all'asta è pari alla porzione di quote determinata per il ciclo di negoziazione stesso a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, della medesima direttiva, divisa per il numero d'anni di cui si compone il ciclo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1031:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo