Art. 13

Calendario delle singole aste di quote ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE, svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento

In vigore dal 12 nov 2010
Calendario delle singole aste di quote ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE, svolte da piattaforme designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento 1.   Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare nelle singole aste nel 2012, le piattaforme designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 settembre 2011 o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote e le date delle aste, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione. 2.   A partire dal 2012, per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare ogni anno nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 28 febbraio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione. Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare nelle singole aste nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna possono essere rettificati dalla piattaforma in considerazione delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all'articolo 3 septies della stessa direttiva. 3.   Le piattaforme designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento basano le decisioni e pubblicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sulla decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. 4.   Le disposizioni riguardanti il calendario delle singole aste di quote ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE, condotte da piattaforme non designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, sono definite all'.
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