Art. 32
Calendario delle aste per le piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2
In vigore dal 12 nov 2010
Calendario delle aste per le piattaforme non contemplate dall', paragrafo 1 o 2
1. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento non può superare 20 milioni di quote e non deve essere inferiore a 10 milioni di quote, eccetto il caso in cui il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta da parte dello Stato membro che designa la piattaforma sia inferiore a 10 milioni in un dato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile.
2. Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento non può superare 5 milioni di quote e non deve essere inferiore a 2,5 milioni di quote, eccetto il caso in cui il volume totale delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta da parte dello Stato membro che designa la piattaforma sia inferiore a 2,5 milioni in un dato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile.
3. Il volume totale di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE e di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta da tutte le piattaforme designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento sono distribuiti in parti uguali sull'arco di un determinato anno civile, ad eccezione dei volumi messi all'asta nel mese di agosto che devono corrispondere alla metà del volume di quote messo all'asta negli altri mesi dell'anno.
4. Per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE da mettere in vendita nelle singole in aste ogni anno, le piattaforme d'asta designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 31 marzo dell'anno precedente o, successivamente, appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna, a seguito della determinazione e della pubblicazione di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, del presente regolamento da parte delle piattaforme d'asta designate ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, del presente regolamento e previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.
I calendari pubblicati ai sensi del primo comma sono conformi alle condizioni e agli obblighi elencati nell'allegato III.
5. Se un'asta condotta da una piattaforma designata a norma dell', paragrafo 1 o 2, è annullata dalla piattaforma medesima ai sensi dell', paragrafo 5 o paragrafo 6, o ai sensi dell', il volume messo all'asta è ripartito in parti uguali sulle quattro aste successive in programma nella stessa piattaforma o, se la piattaforma interessata svolge meno di quattro aste in un determinato anno civile, sulle due aste successive in programma nella stessa piattaforma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1031:oj#art-32