Art. 30

Designazione di piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2

In vigore dal 12 nov 2010
Designazione di piattaforme non contemplate dall', paragrafo 1 o 2 1.   Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all' del presente regolamento possono designare una piattaforma propria per la vendita della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, da mettere all'asta mediante contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni. 2.   Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all' del presente regolamento possono designare una piattaforma propria per la vendita della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, da mettere all'asta mediante contratti a termine ordinari (futures) o assisiti (forwards), a condizione che si tratti di prodotti elencati nell'allegato I. 3.   Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all' possono designare la stessa piattaforma o piattaforme distinte per mettere in vendita rispettivamente contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards) e contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni. 4.   Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all' informano la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune e di designare invece una propria piattaforma a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5.   Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all' scelgono la piattaforma designata a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, secondo una procedura di selezione conforme alla normativa in materia di appalti dell'Unione e degli Stati membri, qualora una di tali due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale. Il periodo di vigenza della designazione delle piattaforme d'asta di cui al presente articolo, paragrafi 1 e 2, è pari a tre anni al massimo, prorogabili al massimo di altri due anni. La designazione delle piattaforme d'asta di cui ai paragrafi 1 e 2 è subordinata alla registrazione della piattaforma interessata, a norma del paragrafo 7, nell'elenco di cui all'allegato III. La designazione non è effettiva prima dell'entrata in vigore della registrazione della piattaforma nell'allegato III, secondo quanto indicato al paragrafo 7. 6.   Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all' e che decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo inviano alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi: a) la denominazione della piattaforma che intendono designare, precisando se i contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards) e i contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni sono messi all'asta da una stessa piattaforma o da piattaforme distinte; b) le modalità operative dettagliate del procedimento d'asta svolto dalle piattaforme che essi intendono designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione delle piattaforme stesse e ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad esse collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne; c) i periodi d'offerta previsti, i singoli volumi di quote, le date delle aste, con indicazione delle eventuali festività, nonché il prodotto messo all'asta, le date di pagamento e di consegna, per le quote da mettere all'asta nelle singole aste in un determinato anno civile, e le altre informazioni di cui la Commissione necessita per valutare se il calendario delle aste previsto è compatibile con il calendario delle aste previsto dalle piattaforme designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, e con i calendari previsti da altri Stati membri che non partecipino all'azione comune di cui all' e decidano di designare una piattaforma propria; d) le modalità dettagliate del monitoraggio e della vigilanza delle aste cui è soggetta, conformemente all', paragrafi 4, 5 e 6, la designanda piattaforma nonché le norme dettagliate per la tutela contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l'attività criminosa o gli abusi di mercato, ivi comprese le eventuali misure correttive o sanzioni; e) le misure dettagliate adottate in conformità all', paragrafo 4, e all' per quanto riguarda la designazione del responsabile del collocamento. La notifica deve dimostrare la conformità della piattaforma alle disposizioni del presente regolamento e agli obiettivi di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Lo Stato membro notificante può modificare la notifica prima della registrazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo. Lo Stato membro notificante presenta la notifica originaria e la notifica modificata al comitato di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. 7.   Le piattaforme d'asta non contemplate dall', paragrafo 1 o 2, gli Stati membri designanti, il periodo di vigenza della designazione e le eventuali condizioni o gli eventuali obblighi sono registrati nell'allegato III, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione e il comitato di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE provvedono unicamente in base a tali obiettivi e prescrizioni e tengono pienamente conto delle relazioni presentate dal sorvegliante d'asta norma dell', paragrafo 4. In difetto della registrazione di cui al primo comma, gli Stati membri che non partecipino all'azione comune di cui all' e decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo utilizzano le piattaforme designate a norma dei paragrafi 1 e 2 dell' per mettere all'asta la loro parte di quote che altrimenti sarebbe messa all'asta sulla piattaforma designata conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, sino alla fine dei tre mesi successivi alla data in cui entrerà in vigore la registrazione di cui al primo comma. 8.   Gli Stati membri che non partecipino all'azione comune di cui all' e decidano di designare una propria piattaforma a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono aderire all'azione comune di cui all' a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo. Il volume di quote che, secondo i programmi, doveva essere messo all'asta in una piattaforma non designata a norma dell', paragrafo 1 o 2, è ridistribuito in parti uguali sulle aste svolte dalla piattaforma designata a norma dell', paragrafi 1 e 2.
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