Art. 31

Funzioni delle piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2

In vigore dal 12 nov 2010
Funzioni delle piattaforme non contemplate dall', paragrafo 1 o 2 1.   Le piattaforme d'asta designate a norma dell', paragrafo 1, svolgono le stesse funzioni della piattaforma designata a norma dell', paragrafo 1, secondo quanto stabilito dall', ad esclusione del paragrafo 1, lettera c), riguardante il calendario delle aste, che non è ad esse applicabile. 2.   Le piattaforme d'asta designate a norma dell', paragrafo 2, svolgono le stesse funzioni delle piattaforme d'asta designate a norma dell', paragrafo 2, secondo quanto stabilito dall', ad esclusione del paragrafo 1, lettera c), riguardante il calendario delle aste, che non è ad esse applicabile. 3.   Le disposizioni relative al calendario delle aste di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, e agli si applicano alle piattaforme d'asta designate ai sensi dell', paragrafo 1 o 2.
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Funzioni delle piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1 o 2 (Art. 31 Regolamento (UE) 2010/1031) — Testo vigente | Portale Normativo