Art. 8

Orario e frequenza

In vigore dal 12 nov 2010
Orario e frequenza 1.   Le piattaforme d'asta svolgono le aste separatamente in periodi d'offerta regolari. Il periodo d'offerta inizia e termina nello stesso giorno d'apertura. Il periodo d'offerta non può essere inferiore a due ore. I periodi d'offerta di due o più piattaforme d'asta non possono sovrapporsi e deve esservi un intervallo di almeno due ore tra due periodi d'offerta consecutivi. 2.   La piattaforma determina la data e l'ora delle aste tenendo conto delle festività che incidono sui mercati finanziari internazionali e di altri eventi o situazioni pertinenti che, secondo la piattaforma stessa, potrebbero avere ripercussioni sul corretto svolgimento delle aste e richiedere cambiamenti. Non sono organizzate aste nelle due settimane del periodo di Natale e Capodanno di ogni anno. 3.   In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato il sorvegliante d'asta e averne ottenuto il parere, modificare l'orario di un determinato periodo d'offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma tiene nella massima considerazione il parere del sorvegliante d'asta. 4.   Al più tardi dalla sesta asta, la piattaforma designata ai sensi dell', paragrafo 1 o 2, mette all'asta le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con una frequenza minima settimanale e le aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima bimestrale. Nei giorni in cui la piattaforma designata a norma dell', paragrafo 1 o 2, conduce un'asta, le altre piattaforme devono astenersi dallo svolgimento delle aste limitatamente a due giorni alla settimana. La piattaforma designata a norma dell', paragrafo 1 o 2, qualora conduca aste per più di due giorni alla settimana, stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersi altre aste e pubblica tale decisione. Essa deve provvedere in tal senso contestualmente alla determinazione e alla pubblicazione di cui all', paragrafo 1. 5.   Al più tardi dalla sesta asta, il volume di quote che la piattaforma designata ai sensi dell', paragrafo 1 o 2, mette all'asta è distribuito in parti uguali sulle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all'asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all'asta negli altri mesi dell'anno. 6.   Nell' sono stabilite ulteriori disposizioni riguardanti l'orario e la frequenza delle aste condotte da piattaforme non designate a norma dell', paragrafo 1 e paragrafo 2.
Storico versioni

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