Art. 11

Calendario delle aste individuali di quote ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE, svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2

In vigore dal 12 nov 2010
Calendario delle aste individuali di quote ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE, svolte da piattaforme designate a norma dell', paragrafo 1 o 2 1.   Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 28 febbraio dell'anno precedente, o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione. 2.   Le piattaforme d'asta designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento fondano le determinazioni e pubblicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla determinazione e pubblicazione, da parte della Commissione, dell'importo stimato delle quote da mettere all'asta o sulla modifica più recente della stima originaria ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. 3.   Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nelle singole aste nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote e le date delle aste possono essere rettificati dalla piattaforma interessata in considerazione di eventuali cessazioni d'attività degli impianti ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 19, della stessa direttiva, dell'eventuale adeguamento del livello d'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della stessa direttiva o delle quote rimanenti nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della stessa direttiva. 4.   Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il calendario delle singole aste condotte da piattaforme non designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento è definito e pubblicato in conformità dell' del presente regolamento
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