Art. 10

Volumi annui di quote messe all'asta ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE

In vigore dal 12 nov 2010
Volumi annui di quote messe all'asta ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE 1.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2011 o nel 2012 e i prodotti mediante i quali tali quote devono essere messe all'asta sono indicati nell'allegato I del presente regolamento. 2.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2013 e nel 2014 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e all', paragrafo 2, della medesima direttiva, e meno la metà del volume complessivo delle quote messe all'asta nel 2011 e nel 2012. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta in ogni anno civile a partire dal 2015 è pari alla quantità di quote determinata a norma degli della stessa direttiva per l'anno civile interessato, meno le quote assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, e dell', paragrafo 2, della medesima direttiva. La quantità di quote da mettere all'asta a norma dell' della direttiva 2003/87/CE è aggiunta al volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile, calcolato in base al primo o al secondo comma del presente paragrafo. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto di eventuali cessazioni d'attività degli impianti ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 19, della stessa direttiva, dell'eventuale adeguamento del livello d'assegnazione gratuita ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 20, della stessa direttiva e delle quote rimanenti nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della stessa direttiva. 3.   Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile a partire dal 2013 si basa sulla determinazione e pubblicazione ai sensi dell', paragrafo 1, della stessa direttiva, da parte della Commissione, dell'importo stimato delle quote da mettere all'asta o sulla modifica più recente della stima originaria, pubblicata entro il 31 gennaio dell'anno precedente. Eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo. 4.   Fatto salvo l'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, per un determinato anno civile la percentuale di quote di cui al capo III della stessa direttiva che ciascuno Stato membro deve mettere all'asta corrisponde alla percentuale determinata a norma dell', paragrafo 2, della medesima direttiva, meno le eventuali quote assegnate a titolo gratuito in via transitoria dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 10 quater della stessa direttiva in tale anno civile, più le eventuali quote messe all'asta dallo stesso Stato membro nel medesimo anno civile a norma dell' della stessa direttiva.
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