Art. 24
Sorvegliante d'asta
In vigore dal 12 nov 2010
Sorvegliante d'asta
1. Tutti i procedimenti d'asta sono vigilati dallo stesso sorvegliante d'asta.
2. Gli Stati membri designano un sorvegliante d'asta con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 125 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
3. Il sorvegliante d'asta è designato per un periodo massimo di 5 anni.
Almeno tre mesi prima della scadenza della designazione o della revoca della designazione del sorvegliante d'asta, è designato un successore a norma del paragrafo 2.
4. L'identità e l'indirizzo del sorvegliante d'asta sono pubblicati nel sito della Commissione.
Storico versioni
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