Art. 24

Sorvegliante d'asta

In vigore dal 12 nov 2010
Sorvegliante d'asta 1.   Tutti i procedimenti d'asta sono vigilati dallo stesso sorvegliante d'asta. 2.   Gli Stati membri designano un sorvegliante d'asta con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri, ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 125 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 3.   Il sorvegliante d'asta è designato per un periodo massimo di 5 anni. Almeno tre mesi prima della scadenza della designazione o della revoca della designazione del sorvegliante d'asta, è designato un successore a norma del paragrafo 2. 4.   L'identità e l'indirizzo del sorvegliante d'asta sono pubblicati nel sito della Commissione.
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