Art. 6
Presentazione e ritiro delle offerte
In vigore dal 12 nov 2010
Presentazione e ritiro delle offerte
1. Il volume minimo d'offerta è pari a un lotto.
Un lotto di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni rappresenta 500 quote.
Un lotto di contratti a termine ordinari (futures) o contratti a termine assisiti (forwards) rappresenta 1 000 quote.
2. Ciascuna offerta indica:
a)
l'identità dell'offerente, precisando se l'offerente presenta l'offerta per proprio conto o per conto di un cliente;
b)
l'identità del cliente, se l'offerente presenta l'offerta per conto di un cliente;
c)
il volume dell'offerta, costituito dal numero di quote espresso come multiplo intero di lotti da 500 o 1 000 quote;
d)
il prezzo offerto per ciascuna quota espresso in euro al secondo decimale.
3. Ciascuna offerta può essere presentata, modificata o ritirata solo durante il periodo d'offerta.
Le offerte presentate possono essere modificate o ritirate entro un determinato termine precedente la fine del periodo d'offerta. Tale termine è fissato dalla piattaforma e pubblicato sul sito web della medesima almeno cinque giorni d'apertura prima dell'inizio del periodo d'offerta.
Solo la persona fisica stabilita all'interno dell'Unione, designata a norma dell', paragrafo 2, lettera d), e cui sia stato conferito il potere di rappresentanza dell'offerente ai fini delle aste, in particolare ai fini della presentazione delle offerte (di seguito«il rappresentante dell'offerente») può presentare, modificare o ritirare offerte per conto dell'offerente.
Dopo la presentazione, ciascuna offerta è vincolante, a meno che non sia ritirata o modificata a norma del presente paragrafo o non sia ritirata a norma del paragrafo 4.
4. Se ha la certezza che si è verificato un errore rilevante nella presentazione dell'offerta, la piattaforma può, su richiesta del rappresentate dell'offerente, dopo la fine del periodo d'offerta ma prima che sia determinato il prezzo di aggiudicazione, considerare come ritirata l'offerta erroneamente presentata.
5. La ricezione, la trasmissione e la presentazione dell'offerta da parte di imprese di investimento o enti creditizi presso una piattaforma d'asta sono considerate servizi di investimento ai sensi dell', paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE, quando il prodotto messo all'asta è uno strumento finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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