Art. 7

Prezzo di aggiudicazione dell'asta e procedura in caso di offerte a pari prezzo

In vigore dal 12 nov 2010
Prezzo di aggiudicazione dell'asta e procedura in caso di offerte a pari prezzo 1.   Il prezzo di aggiudicazione dell'asta è determinato alla fine del periodo d'offerta. 2.   La piattaforma seleziona le offerte presentate per ordine di prezzo offerto. Le offerte che propongono lo stesso prezzo sono selezionate mediante scelta casuale applicando un algoritmo determinato dalla piattaforma prima dell'asta. I volumi offerti sono sommati partendo dal prezzo più elevato proposto. Il prezzo dell'offerta alla quale la somma dei volumi corrisponde o supera il volume delle quote messe all'asta è considerato prezzo di aggiudicazione dell'asta. 3.   Tutte le offerte che concorrono a raggiungere la somma di volumi determinata a norma del paragrafo 2 sono accolte al prezzo di aggiudicazione dell'asta. 4.   Se il volume totale delle offerte selezionate determinato a norma del paragrafo 2 supera il volume delle quote messe all'asta, il volume rimanente delle quote messe all'asta va è assegnato all'ultima offerta che ha concorso a determinare il volume totale delle offerte. 5.   Se il volume totale delle offerte selezionate a norma del paragrafo 2 è inferiore al volume delle quote messe all'asta, la piattaforma annulla l'asta. 6.   Se il prezzo di aggiudicazione dell'asta è notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario durante e immediatamente prima del periodo d'offerta, tenendo conto della volatilità a breve termine del prezzo delle quote per un periodo predeterminato e precedente l'asta, la piattaforma annulla l'asta. 7.   Prima dell'inizio dell'asta la piattaforma determina il metodo d'applicazione del paragrafo 6, previa consultazione del sorvegliante d'asta che esprime un parere in merito e previa informazione dell'autorità competente nazionale di cui all'. La piattaforma tiene nella massima considerazione il parere del sorvegliante d'asta. La piattaforma può modificare il metodo, tra due periodi d'offerta sulla stessa piattaforma, dopo aver consultato il sorvegliante d'asta e informato le autorità competenti nazionali di cui all'. 8.   Se l'asta è annullata a norma del paragrafo 5 o 6, il volume messo all'asta è distribuito in parti uguali sulle aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il volume da mettere all'asta è distribuito, in parti uguali, sulle quattro aste successive in programma. Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il volume da mettere all'asta è distribuito in parti uguali sulle due aste successive in programma.
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