Art. 4
Prodotti messi all'asta
In vigore dal 12 nov 2010
Prodotti messi all'asta
1. Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati negoziati sulla piattaforma stessa (di seguito «prodotti messi all'asta»). I prodotti messi all'asta non devono necessariamente essere negoziati sulla stessa piattaforma se le quote sono consegnate entro i due giorni d'apertura successivi all'asta.
2. Fino alla messa in atto delle misure giuridiche e degli strumenti tecnici necessari per la consegna delle quote, gli Stati membri mettono all'asta le quote sotto forma di contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards).
I contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards) sono messi all'asta a norma dell', paragrafo 1, dell' e dell'allegato I.
La consegna delle quote messe all'asta mediante contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards) può essere posticipata ad una data non successiva al 31 dicembre 2013.
3. Entro tre mesi dalla messa in atto delle misure giuridiche e degli strumenti tecnici necessari per la consegna delle quote, gli Stati membri mettono all'asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni of contratti (futures) a cinque giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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