Art. 29
Servizi forniti alla Commissione dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2
In vigore dal 12 nov 2010
Servizi forniti alla Commissione dalle piattaforme d'asta designate a norma dell', paragrafo 1 o 2
Le piattaforme d'asta designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, forniscono alla Commissione servizi di supporto tecnico ai fini delle seguenti attività:
a)
completamento dell'allegato I ed eventuale coordinamento del calendario delle aste di cui all'allegato III;
b)
pareri che la Commissione esprime a norma del presente regolamento;
c)
relazioni e pareri trasmessi dal sorvegliante d'asta in merito al funzionamento delle piattaforme designate a norma dell', paragrafo 1 o 2;
d)
relazioni o proposte presentate dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE;
e)
eventuali modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;
f)
eventuali riesami del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o del regolamento della Commissione adottato a norma dell', paragrafo 3, della stessa direttiva che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;
g)
qualsiasi altra azione comune riguardante il funzionamento del mercato del carbonio, in particolare la realizzazione delle aste, decisa dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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