Art. 35
Requisiti per la designazione delle piattaforme d'asta
In vigore dal 12 nov 2010
Requisiti per la designazione delle piattaforme d'asta
1. Le aste possono essere svolte solo su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati a norma del paragrafo 5 dalle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4, secondo comma.
2. Alle piattaforme d'asta designate a norma del presente regolamento per la vendita di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, deve essere consentito, senza che debbano adempiere ulteriori prescrizioni legali o amministrative degli Stati membri, di prendere disposizioni adeguate al fine di agevolare l'accesso e la partecipazione alle aste degli offerenti di cui all', paragrafi 1 e 2.
3. Quando designano la piattaforma, gli Stati membri considerano in che misura i candidati dimostrano di soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a)
tutela del principio di non discriminazione, sia de jure che de facto;
b)
accesso pieno ed equo alle aste per le piccole e medie imprese soggette al sistema unionale di negoziazione delle quote e accesso alle aste per gli emettitori di entità ridotta;
c)
efficienza economica e prevenzione degli oneri amministrativi eccessivi;
d)
attenta vigilanza sulle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione delle misure correttive o sanzioni necessarie, ivi compresi i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
e)
prevenzione delle distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio;
f)
tutela del corretto funzionamento del mercato del carbonio, con particolare riguardo alla realizzazione delle aste;
g)
connessione a uno o a più sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
h)
adozione di disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma designata di trasferire tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste da parte della piattaforma che ad essa succederà.
4. La piattaforma per la messa all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni è designata solo se lo Stato membro, in cui è stabilito l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore, ha provveduto tempestivamente e comunque prima dell'inizio del primo periodo d'offerta affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo III della direttiva 2004/39/CE siano applicabili alla vendita di tali contratti.
La piattaforma per la messa all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni è designata solo se lo Stato membro, in cui è stabilito l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore, ha provveduto tempestivamente e comunque prima dell'inizio del primo periodo d'offerta affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzare e vigilare il mercato e il gestore stesso secondo le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo IV della direttiva 2004/39/CE.
Se il mercato regolamentato e il relativo gestore non sono stabiliti nello stesso Stato membro, il primo e il secondo comma si applicano a entrambi gli Stati membri in cui sono stabiliti rispettivamente il mercato regolamentato e il relativo gestore.
5. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo designate ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE autorizzano il mercato regolamentato ai fini del presente regolamento solo se esso e il relativo gestore rispettano le disposizioni del titolo III della direttiva 2004/39/CE, recepite nel diritto interno del loro Stato di stabilimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente al titolo IV della direttiva 2004/39/CE, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento conformemente al paragrafo 4.
6. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la sorveglianza efficace del mercato ed adottano le misure necessarie affinché le prescrizioni contemplate da tale paragrafo siano osservate. A tal fine esercitano in relazione al mercato regolamentato e al gestore di cui al paragrafo 4 del presente articolo, direttamente o con l'assistenza di altre autorità nazionali competenti designate conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, i poteri conferiti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell' della stessa direttiva.
Lo Stato membro di ogni autorità nazionale competente di cui al paragrafo 5 provvede affinché che le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli della direttiva 2004/39/CE si applichino ai responsabili di violazioni degli obblighi stabiliti dal titolo III di tale direttiva, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
Ai fini del presente paragrafo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 56 a 62 della direttiva 2004/39/CE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di vari Stati membri.
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