Art. 48

Consegna differita delle quote messe all'asta

In vigore dal 12 nov 2010
Consegna differita delle quote messe all'asta 1.   Qualora non sia in grado, per circostanze di forza maggiore, di consegnare nei termini tutte o una parte delle quote messe all'asta, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento provvede alla consegna quanto prima possibile e gli aggiudicatari o i loro aventi causa sono tenuti ad accettare la consegna differita. 2.   Il rimedio previsto al paragrafo 1 è l'unico rimedio spettante all'aggiudicatario o dal suo avente causa in caso di mancata consegna delle quote messe all'asta per circostanze di forza maggiore.
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