Art. 46
Trasferimento delle quote messe all'asta
In vigore dal 12 nov 2010
Trasferimento delle quote messe all'asta
1. Le quote messe all'asta a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento sono trasferite dal registro dell'Unione ad un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o sistema di regolamento in qualità di depositario, prima del termine di consegna e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all'esito dell'asta, secondo quanto previsto dal regolamento della Commissione vigente in materia ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
2. Le quote messe all'asta a norma dell', paragrafo 3, del presente regolamento sono trasferite dal registro dell'Unione ad un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell'inizio del periodo d'offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all'esito dell'asta, secondo quanto previsto dal regolamento della Commissione vigente in materia ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
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