Art. 47
Consegna delle quote messe all'asta
In vigore dal 12 nov 2010
Consegna delle quote messe all'asta
1. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento assegna all'aggiudicatario ciascuna quota messa all'asta dallo Stato membro, finché il volume totale messo all'asta non corrisponda al volume delle quote comunicato all'aggiudicatario a norma dell', paragrafo 3, lettera a).
All'aggiudicatario possono essere assegnate quote di più Stati membri partecipanti alla stessa asta, se ciò è necessario per il raggiungimento del volume di quote comunicato all'aggiudicatario stesso a norma dell', paragrafo 3, lettera a).
2. Previo versamento dell'importo dovuto ai sensi dell', paragrafo 1, le quote assegnate sono consegnate a ciascun aggiudicatario o suo avente causa il più rapidamente possibile e comunque non oltre il termine fissato per la consegna, trasferendo in tutto o in parte le quote comunicate all'offerente a norma dell', paragrafo 3, lettera a), dal conto di deposito designato, tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, ai conti di deposito designati tenuti dall'aggiudicatario o dai suoi aventi causa ovvero tenuti a titolo di garanzia da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento in qualità di depositari per conto dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa.
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