Art. 49

Garanzia prestata dall'offerente

In vigore dal 12 nov 2010
Garanzia prestata dall'offerente 1.   Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, l'offerente o l'intermediario che agisce per suo conto è tenuto a fornire una garanzia. 2.   La garanzia non escussa fornita dall'offerente non aggiudicatario con gli eventuali interessi è svincolata, su richiesta, quanto prima possibile dopo la fine del periodo d'offerta. 3.   La garanzia fornita dall’offerente aggiudicatario e non escussa a fini di regolamento, con gli eventuali interessi se trattasi di garanzia pecuniaria, è svincolata quanto prima possibile, dopo il regolamento.
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