Art. 50

Garanzia prestata dal responsabile del collocamento

In vigore dal 12 nov 2010
Garanzia prestata dal responsabile del collocamento 1.   Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, il responsabile del collocamento è unicamente tenuto a fornire le quote che il sistema di compensazione o il sistema di regolamento custodisce a titolo di garanzia in attesa della consegna. 2.   Previa attuazione dei provvedimenti giuridici e degli strumenti tecnici necessari per la consegna delle quote, le garanzie fornite dagli Stati membri per la vendita all'asta di contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards), possono, a scelta dello Stato membro e di concerto con la piattaforma che mette all'asta le quote, essere svincolate e sostituite dalle quote custodite a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in attesa della consegna. 3.   Se le quote fornite come garanzia ai sensi del paragrafo 1 o 2 non sono utilizzate, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento può conservarle, a richiesta dello Stato membro che mette all'asta le quote, in un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema stesso in qualità di depositario nell'attesa della consegna.
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