Art. 37
Definizioni ai fini delle norme sull'abuso di mercato relativo ai prodotti non costituenti strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE
In vigore dal 12 nov 2010
Definizioni ai fini delle norme sull'abuso di mercato relativo ai prodotti non costituenti strumenti finanziari ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE
Ai fini degli articoli da 38 a 43, relativi ai prodotti non costituenti strumenti finanziari ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, si applicano le seguenti definizioni:
a)
per «informazione privilegiata», s'intende un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, che riguardi, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti messi all'asta e che, qualora fosse resa di dominio pubblico, sarebbe in grado di incidere significativamente sul prezzo delle offerte presentate.
Relativamente ai soggetti incaricati di eseguire le offerte si considerano privilegiate altresì le informazioni fornite da clienti in relazione alle loro offerte pendenti, che abbiano carattere preciso, riguardino direttamente o indirettamente uno o più prodotti messi all'asta e, qualora fossero rese di dominio pubblico, sarebbero in grado di incidere significativamente sul prezzo delle offerte presentate;
b)
per «manipolazioni del mercato» s'intendono:
i)
offerte, transazioni o ordini effettuati sul mercato secondario che:
—
trasmettono, o rischiano di trasmettere, indicazioni false o fuorvianti in relazione alla domanda o al prezzo dei prodotti messi all'asta, oppure
—
fissano, per mezzo di un singolo soggetto o vari soggetti che agiscano in collaborazione, il prezzo di aggiudicazione dei prodotti messi all'asta a un livello anormale o artificiale,
a meno che il soggetto che ha fatto l'offerta o che, sul mercato secondario, effettua la transazione o emette l'ordine, dimostri di avere agito per ragioni legittime;
ii)
offerte che si avvalgono di meccanismi fittizi o qualsiasi altra forma di inganno o artificio;
iii)
la diffusione di informazioni, tramite i media (tra cui Internet), o qualsiasi altro mezzo, che trasmettano o rischino di trasmettere indicazioni false o fuorvianti in merito ai prodotti messi all'asta, in particolare la diffusione di voci e notizie false o fuorvianti, sempre che soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o dovesse sapere che l'informazione era falsa o fuorviante. Per quanto riguarda i giornalisti che agiscono nell'esercizio della loro professione, la diffusione di siffatte informazioni deve essere valutata tenendo conto delle norme disciplinanti la loro attività professionale, a meno che i soggetti di cui trattasi non traggano, direttamente o indirettamente, vantaggi o profitti dalla diffusione dell'informazione stessa.
Dalla definizione principale fornita alla lettera b) del primo comma discendono in particolare i seguenti esempi:
—
Il comportamento, da parte di un singolo soggetto o di vari soggetti che agiscano in collaborazione, volto a determinare una posizione dominante sulla domanda di un prodotto messo all'asta con l'effetto di fissare direttamente o indirettamente i prezzi di aggiudicazione dell'asta o di creare altre condizioni di transazione non eque;
—
l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta, di quote o dei relativi titoli derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta ad un livello anormale o artificiale o di trarre in errore gli altri partecipanti all'asta;
—
l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su un prodotto messo all'asta, per il quale si è in precedenza fatta un'offerta, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sulle offerte fatte per quel prodotto, senza avere in precedenza reso pubblico il relativo conflitto di interessi in modo adeguato ed efficace.
Storico versioni
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