Art. 38

Divieto d'abuso d'informazioni privilegiate

In vigore dal 12 nov 2010
Divieto d'abuso d'informazioni privilegiate 1.   I soggetti in possesso delle informazioni di cui al secondo comma devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni al fine di presentare, modificare o ritirare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le offerte relative ai prodotti messi all'asta cui tali informazioni si riferiscono. Il primo comma si applica a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate: a) a causa dell’appartenenza agli organi amministrativi, dirigenziali o di sorveglianza della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta; b) a causa della partecipazione al capitale della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta; c) a causa dello svolgimento del proprio lavoro, della propria professione o della propria funzione; oppure d) a causa dello svolgimento di attività criminose. 2.   Se i soggetti di cui al paragrafo 1 sono persone giuridiche, il divieto stabilito da tale paragrafo si applica anche alle persone fisiche che prendono la decisione di presentare, modificare o ritirare l'offerta per conto delle persone giuridiche stesse. 3.   Il presente articolo non si applica alla presentazione, alla modifica o al ritiro dell'offerta effettuati al fine di adempiere obblighi derivanti da accordi conclusi prima che il soggetto di cui trattasi venisse in possesso delle informazioni privilegiate.
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