Art. 34
Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento e del sorvegliante d'asta
In vigore dal 12 nov 2010
Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento e del sorvegliante d'asta
1. Quando provvedono a designare i responsabili del collocamento e il sorvegliante d'asta gli Stati membri considerano in che misura i candidati:
a)
presentano il minor rischio di conflitto d'interessi o abuso di mercato sulla base dei seguenti elementi:
i)
l'attività da essi svolta nel mercato secondario;
ii)
le procedure interne da essi messe in atto per attenuare il rischio di conflitti d'interessi o abusi di mercato;
b)
sono in grado di svolgere tempestivamente le funzioni di responsabile del collocamento o di sorvegliante ai più elevati livelli di professionalità e di qualità.
2. La designazione del responsabile del collocamento è subordinata alla conclusione degli accordi di cui all', paragrafi 2 e 3, tra il responsabile del collocamento e la piattaforma interessata.
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