Art. 34

Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento e del sorvegliante d'asta

In vigore dal 12 nov 2010
Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento e del sorvegliante d'asta 1.   Quando provvedono a designare i responsabili del collocamento e il sorvegliante d'asta gli Stati membri considerano in che misura i candidati: a) presentano il minor rischio di conflitto d'interessi o abuso di mercato sulla base dei seguenti elementi: i) l'attività da essi svolta nel mercato secondario; ii) le procedure interne da essi messe in atto per attenuare il rischio di conflitti d'interessi o abusi di mercato; b) sono in grado di svolgere tempestivamente le funzioni di responsabile del collocamento o di sorvegliante ai più elevati livelli di professionalità e di qualità. 2.   La designazione del responsabile del collocamento è subordinata alla conclusione degli accordi di cui all', paragrafi 2 e 3, tra il responsabile del collocamento e la piattaforma interessata.
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Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento e del sorvegliante d'asta (Art. 34 Regolamento (UE) 2010/1031) — Testo vigente | Portale Normativo