Art. 14
Rettifiche al calendario delle aste
In vigore dal 12 nov 2010
Rettifiche al calendario delle aste
1. Le determinazioni e pubblicazioni dei volumi annui delle quote da mettere all'asta, nonché dei periodi d'offerta, dei volumi, delle date d'asta, dei prodotti, e delle date di pagamento e di consegna relativi alle singole aste, di cui agli articoli da 10 a 13 e all', paragrafo 4, non possono essere modificate, eccezion fatta per le rettifiche dovute a:
a)
annullamento dell'asta a norma dell', paragrafi 5 e 6, dell', e dell', paragrafo 5;
b)
eventuali sospensioni di piattaforme non designate a norma dell', paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, previste nel regolamento della Commissione adottato ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
c)
eventuali decisioni dello Stato membro ai sensi dell', paragrafo 8;
d)
mancato regolamento ai sensi dell', paragrafo 5;
e)
quote rimanenti nella riserva speciale di cui all'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE;
f)
cessazione dell'attività di impianti ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 19, della direttiva 2003/87/CE, eventuale adeguamento del livello dell'assegnazione gratuita di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 20, della stessa direttiva e rimanenza di quote nella riserva destinata ai nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della stessa direttiva;
g)
eventuali inclusioni unilaterali di attività e gas supplementari a norma dell' della direttiva 2003/87/CE;
h)
eventuali misure adottate a norma dell'articolo 29 bis della direttiva 2003/87/CE;
i)
entrata in vigore di modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE.
2. Se le modalità della rettifica non sono previste dal presente regolamento, la piattaforma si astiene dall'effettuare la rettifica stessa finché non abbia consultato la Commissione e ottenuto il suo parere. La piattaforma tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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