Art. 16
Mezzi di accesso
In vigore dal 12 nov 2010
Mezzi di accesso
1. Le piattaforme forniscono i mezzi per accedere alle loro aste su base non discriminatoria.
2. Ogni piattaforma che mette all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, provvede affinché sia possibile accedere alle sue aste a distanza per mezzo di un'interfaccia elettronica accessibile via Internet in maniera sicura e affidabile.
Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni consentono inoltre agli offerenti di accedere alle loro aste mediante connessioni dedicate all'interfaccia elettronica.
3. Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni possono offrire uno o più mezzi di accesso alternativi qualora il mezzo di accesso principale sia inaccessibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.
Storico versioni
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