Art. 59
Norme di condotta per altri soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2
In vigore dal 12 nov 2010
Norme di condotta per altri soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2
1. Il presente articolo si applica:
a)
ai soggetti ammessi a presentare offerte ai sensi dell', paragrafo 2;
b)
alle imprese di investimento e agli enti creditizi di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), che sono ammessi a presentare offerte ai sensi dell', paragrafo 3.
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti nei loro rapporti con i clienti:
a)
accettano istruzioni dai clienti a condizioni analoghe;
b)
possono rifiutarsi di presentare offerte per conto di un cliente se sussistono seri indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli della direttiva 2005/60/CE;
c)
possono rifiutarsi di presentare offerte per conto di un cliente se sussistono seri indizi che il cliente steso non è in grado di pagare le quote per le quali presenta l'offerta;
d)
concludono accordi scritti con i clienti. Tali accordi non devono imporre condizioni o restrizioni inique ai clienti interessati. Essi prevedono tutte le condizioni riguardanti i servizi offerti, in particolare il pagamento e la consegna delle quote;
e)
possono richiedere che i loro clienti depositino una somma a titolo di acconto per le quote;
f)
non possono limitare indebitamente il numero di offerte che il cliente può presentare;
g)
non possono escludere o limitare la facoltà dei clienti di avvalersi dei servizi di altri soggetti legittimati a presentare offerte per loro conto nelle aste a norma dell', paragrafo 1, lettere da b) a e), e dell', paragrafo 2;
h)
prestano debita attenzione agli interessi dei clienti che li incaricano di presentare offerte per loro conto;
i)
trattano i clienti correttamente e senza discriminazioni;
j)
assicurano la disponibilità di adeguati sistemi e procedimenti interni per il trattamento delle domande dei clienti che li incaricano di operare come agenti nelle aste e per l'efficiente partecipazione alle aste, con particolare riguardo alla presentazione delle offerte per conto dei clienti, alla ricezione delle garanzie e dei pagamenti forniti dai clienti e al trasferimento delle quote ai clienti per i quali operano;
k)
impediscono il trasferimento di informazioni riservate dal settore aziendale incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei clienti ai settori aziendali incaricati di preparare e presentare offerte per proprio conto o incaricati di operare per proprio conto nel mercato secondario;
l)
conservano le informazioni ricevute o prodotte nello svolgimento del loro incarico di intermediari per la gestione di offerte per conto di clienti durante cinque anni a partire dalla data in cui le informazioni stesse sono state ricevute o prodotte.
L'importo del deposito di cui alla lettera e) è calcolato in modo equo e ragionevole.
Il metodo di determinazione del deposito di cui alla lettera e) è stabilito negli accordi conclusi a norma della lettera d).
Dopo la conclusione dell'asta, la parte del deposito di cui alla lettera e) che non sia utilizzata per il pagamento delle quote deve essere restituita al pagatore entro un congruo termine indicato negli accordi conclusi a norma della lettera d).
3. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti quando presentano offerte per conto proprio o per conto di clienti:
a)
forniscono tutte le informazioni richieste dalla piattaforma sulla quale sono ammessi a presentare offerte o dal sorvegliante d'asta, ai fini dell'esercizio delle funzioni spettanti ai medesimi in forza del presente regolamento;
b)
operano con integrità, competenza, prudenza e diligenza;
4. Le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono ad autorizzare tali soggetti ad esercitare le attività contemplate dallo stesso paragrafo, nonché a far rispettare le norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso il trattamento delle denunce presentate per violazione di tali norme.
5. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4 rilasciano l'autorizzazione ai soggetti di cui al paragrafo 1 solo se soddisfano le condizioni seguenti:
a)
godono di buona reputazione e vantano un'esperienza sufficiente per garantire l'osservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3;
b)
hanno messo in atto le verifiche e i procedimenti necessari per gestire i conflitti di interesse e servire al meglio gli interessi dei loro clienti;
c)
osservano le norme nazionali adottate in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
d)
rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie in base alla natura dei servizi di intermediazione offerti e del livello di complessità che caratterizza i clienti in base alle loro attività di investimento e di commercio, nonché in base alla valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attività criminose.
6. Le autorità competenti nazionali degli Stati membri in cui i sono autorizzati i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a far osservare le condizioni di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro procura che:
a)
le sue autorità nazionali competenti dispongano dei poteri di indagine necessari e possano applicare sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;
b)
sia predisposto un procedimento per il trattamento delle denunce e la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempimento degli obblighi inerenti alla stessa;
c)
le sue autorità nazionali possano revocare l'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 5 ai soggetti di cui al paragrafo 1 che abbiano violato, gravemente e sistematicamente, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
7. I clienti degli offerenti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 3 per inosservanza delle norme di condotta di cui al paragrafo 2, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento delle denunce nello Stato membro che vigila sul soggetto di cui al paragrafo 1.
8. I soggetti di cui al paragrafo 1 che sono ammessi a presentare offerte conformemente agli sono autorizzati, senza dover adempiere ulteriori prescrizioni giuridiche o amministrative degli Stati membri, a fornire servizi di intermediazione ai clienti di cui all', paragrafo 3, lettera a).
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