Art. 64

Diritto di ricorso

In vigore dal 12 nov 2010
Diritto di ricorso 1.   La piattaforma deve predisporre di procedimenti extragiudiziali per l'esame dei ricorsi dei soggetti richiedenti l'ammissione alle aste, dei soggetti ammessi alle aste e dei soggetti cui è stata negata, revocata o sospesa l'ammissione. 2.   Gli Stati membri in cui si svolge la vigilanza sul mercato regolamentato designato come piattaforma d'asta o sul suo gestore provvedono affinché le decisioni adottate nell'ambito del procedimento extragiudiziale per l'esame dei ricorsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente gli organi giurisdizionali o amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell', paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE.
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