Art. 65

Rettifica degli errori

In vigore dal 12 nov 2010
Rettifica degli errori 1.   Gli eventuali errori commessi in pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e in garanzie o depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento sono comunicati al sistema di compensazione o al sistema di regolamento non appena siano noti. 2.   Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento adotta tutte le misure necessarie per rettificare gli errori commessi in pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e in garanzie o depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento, di cui vengano a conoscenza con qualsiasi mezzo. 3.   Chiunque tragga beneficio da un errore ai sensi del paragrafo 1, che non possa essere rettificato a norma del paragrafo 2 a causa di diritti di terzi acquirenti in buona fede, e che sia a conoscenza o debba essere a conoscenza dell'errore ma non lo abbia comunicato al sistema di compensazione o al sistema di regolamento, è tenuto a risarcire il danno causato.
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