Art. 53

Cooperazione con il sorvegliante d'asta

In vigore dal 12 nov 2010
Cooperazione con il sorvegliante d'asta 1.   I responsabili del collocamento, le piattaforme e le autorità competenti nazionali di vigilanza forniscono su richiesta al sorvegliante d'asta tutte le informazioni sulle aste di cui essi dispongano e che siano ragionevolmente necessarie per lo svolgimento delle funzioni del sorvegliante. 2.   Il sorvegliante d'asta è legittimato a seguire lo svolgimento delle aste. 3.   I responsabili del collocamento, le piattaforme e le autorità competenti nazionali di vigilanza assistono il sorvegliante d'asta nello svolgimento delle sue funzioni cooperando fattivamente con lui nei limiti della loro competenza. 4.   Le autorità nazionali competenti per la vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e le autorità nazionali competenti per di vigilanza sui soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi, a norma dell', paragrafo 2, assistono il sorvegliante d'asta nello svolgimento delle sue funzioni cooperando fattivamente con lui nel limiti della loro competenza 5.   Nell'adempimento degli obblighi prescritti dai paragrafi 1, 3 e 4, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d'ufficio cui sono soggette in applicazione del diritto dell'Unione.
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