Art. 54 · Vigilanza sui rapporti con gli offerenti

Art. 54

Vigilanza sui rapporti con gli offerenti

In vigore dal 12 nov 2010
Vigilanza sui rapporti con gli offerenti 1.   Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, vigilano sul rapporto con gli offerenti ammessi all'asta per tutta la durata di quest'ultima, provvedendo a: a) vagliare le offerte presentate nel corso di detto rapporto al fine di garantire che il comportamento degli offerenti corrisponda alle informazioni sui clienti cui dispone la piattaforma e al loro profilo commerciale e di rischio, compresa se del caso la fonte dei finanziamenti; b) mantenere in essere disposizioni sostanziali e procedurali per la regolare vigilanza sull'adempimento delle norme di condotta commerciale da parte dei soggetti ammessi all'asta ai sensi dell', paragrafi 1, 2 e 3; c) vigilare sulle transazioni dei soggetti ammessi all'asta a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, e dell', paragrafo 6, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti indicanti l'esistenza di abusi di mercato. Quando vaglia le offerte a norma della lettera a) del primo comma, la piattaforma interessata dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d'essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa. 2.   Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, provvedono all'aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detengono in merito ad un offerente. A tal fine esse possono: a) chiedere informazioni all'offerente, a norma dell', paragrafi 2 e 3, e dell', paragrafi 5, 6 e 7, al fine di vigilare sul rapporto intercorrente con esso a decorrere dall'ammissione all'asta, per tutta la durata del rapporto stesso e per un periodo di cinque anni dalla sua conclusione; b) chiedere ai soggetti ammessi all'asta di ripresentare la domanda di ammissione ad intervalli periodici; c) chiedere ai soggetti ammessi all'asta di comunicare prontamente alla piattaforma eventuali modifiche dei dati comunicati ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, e dell', paragrafi da 5, 6 e 7. 3.   Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, registrano: a) la domanda di ammissione all'asta presentata a norma dell', paragrafi 2 e 3, e sue eventuali modifiche; b) le verifiche effettuate: i) durante il trattamento della domanda di ammissione all'asta presentata a norma degli ; ii) nel corso della vigilanza sul rapporto con il richiedente di cui paragrafo 1, lettere a) e c), a seguito dell'ammissione all'asta; c) tutte le informazioni riguardanti le offerte presentate dall'offerente in un'asta, compresi l'eventuale ritiro o l'eventuale modifica delle offerte medesime, a norma dell', paragrafo 3, secondo comma, e dell', paragrafo 4; d) tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle aste cui l'offerente ha partecipato. 4.   Le piattaforme che mettono all'asta contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni conservano le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l'intero periodo in cui l'offerente è ammesso alle aste che esse organizzano e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l'offerente.
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