Definizione data dalla norma indicata.
il numero massimo di quote per il quale può essere presentata, direttamente o indirettamente, un'offerta da parte di gruppi di soggetti elencati nell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, che appartengano ad una delle seguenti categorie: a) uno stesso gruppo di imprese, formato da un'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese affiliate
Fonte: reg-2010-11-12-1031 — art. 57 →