Art. 42
Prescrizioni specifiche volte a ridurre il rischio di abusi di mercato
In vigore dal 12 nov 2010
Prescrizioni specifiche volte a ridurre il rischio di abusi di mercato
1. La piattaforma, il responsabile del collocamento e il sorvegliante d'asta redigono ciascuno un elenco dei dipendenti, legati da contratto di lavoro o meno, che abbiano accesso ad informazioni privilegiate. La piattaforma aggiorna regolarmente il proprio elenco e lo trasmette, su richiesta, all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilita. Il responsabile del collocamento e il sorvegliante d'asta aggiornano regolarmente i propri elenchi e li trasmettono all'autorità nazionale competente dello Stato membro di stabilimento della piattaforma e dello Stato membro di stabilimento del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta, in base a quanto previsto dal contratto di designazione e su richiesta dell'autorità nazionale stessa.
2. Gli amministratori della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta e, se del caso, le persone ad essi strettamente collegate informano l'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 in merito alle offerte trasmesse, modificate o ritirate per loro conto in relazione ai prodotti messi all'asta, a prodotti derivati o ad altri strumenti finanziari collegati.
3. I soggetti che producono o diffondono analisi riguardanti i prodotti messi all'asta e i soggetti che producono o diffondono altri dati recanti raccomandazioni o consigli per strategie di investimento, destinati ai canali di distribuzione o al pubblico, devono aver ragionevole cura di presentare tali informazioni in modo imparziale e devono comunicare i propri interessi o i conflitti di interesse relativi ai prodotti messi all'asta.
4. La piattaforma adotta disposizioni strutturali volte a prevenire e individuare le pratiche di manipolazione del mercato.
5. I soggetti di cui all', paragrafo 1, qualora avvertano ragionevoli indizi che una determinata operazione possa costituire un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, informano tempestivamente l'autorità nazionale competente dello Stato membro di stabilimento.
Storico versioni
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