Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 nov 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: (1) «parcella agricola»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell’ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l’ulteriore delimitazione delle parcelle agricole; (2) «pascolo permanente»: il pascolo permanente di cui all’, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 (10); (3) «sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000; (4) «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali, di cui all’, lettera a), e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000; (5) «banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all’, lettera b), e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000; (6) «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all’, lettera c), e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000; (7) «registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell’, lettera d), e dell’ del regolamento (CE) n. 1760/2000; (8) «elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000; (9) «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000; (10) «irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell’aiuto in questione; (11) «domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti nell’ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie; (12) «regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del medesimo regolamento; (13) «domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nell’ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell’ambito del sostegno specifico; (14) «sostegno specifico»: il sostegno di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009; (15) «uso»: l’uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l’assenza di coltura; (16) «regimi di aiuto per i bovini»: i regimi di aiuto di cui all’articolo 108 del regolamento (CE) n. 73/2009; (17) «regime di aiuto per gli ovini e i caprini»: il regime di aiuto di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 73/2009; (18) «bovini oggetto di domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell’ambito del sostegno specifico; (19) «bovini che non sono oggetto di domanda»: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini; (20) «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’anno di domanda in questione; (21) «periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1121/2009 (11): a) , in riferimento al premio speciale per i bovini maschi; b) , in riferimento al premio per le vacche nutrici; c) , in riferimento al premio all’abbattimento; d) , paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini; (22) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato; (23) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all’aiuto; (24) «animale accertato»: l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; (25) «periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione; (26) «sistema di informazione geografica» (qui di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009; (27) «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009; (28) «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri; (29) «sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate»: un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) che permette la misurazione standardizzata e l’identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; (30) «organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005; (31) «condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli del regolamento (CE) n. 73/2009; (32) «campi di condizionalità»: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’ dello stesso regolamento; (33) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009; (34) «norme»: le norme definite dagli Stati membri in conformità all’ e all’allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all’ del presente regolamento; (35) «criterio»: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto; (36) «infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme; (37) «organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all’ del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009; (38) «a decorrere dal pagamento»: ai fini degli obblighi di condizionalità stabiliti agli  unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, a decorrere dal 1o gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stato concesso il primo pagamento.
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