Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 nov 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
(1)
«parcella agricola»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell’ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l’ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;
(2)
«pascolo permanente»: il pascolo permanente di cui all’, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 (10);
(3)
«sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;
(4)
«marchio auricolare»: il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali, di cui all’, lettera a), e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(5)
«banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all’, lettera b), e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(6)
«passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all’, lettera c), e all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(7)
«registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell’, lettera d), e dell’ del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(8)
«elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(9)
«codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;
(10)
«irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell’aiuto in questione;
(11)
«domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti nell’ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;
(12)
«regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell’ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 127 del medesimo regolamento;
(13)
«domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nell’ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell’ambito del sostegno specifico;
(14)
«sostegno specifico»: il sostegno di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009;
(15)
«uso»: l’uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l’assenza di coltura;
(16)
«regimi di aiuto per i bovini»: i regimi di aiuto di cui all’articolo 108 del regolamento (CE) n. 73/2009;
(17)
«regime di aiuto per gli ovini e i caprini»: il regime di aiuto di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 73/2009;
(18)
«bovini oggetto di domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell’ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell’ambito del sostegno specifico;
(19)
«bovini che non sono oggetto di domanda»: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
(20)
«animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’anno di domanda in questione;
(21)
«periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell’azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1121/2009 (11):
a)
, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
b)
, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
c)
, in riferimento al premio all’abbattimento;
d)
, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;
(22)
«detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
(23)
«superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all’aiuto;
(24)
«animale accertato»: l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
(25)
«periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
(26)
«sistema di informazione geografica» (qui di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009;
(27)
«parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009;
(28)
«materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
(29)
«sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate»: un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) che permette la misurazione standardizzata e l’identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato;
(30)
«organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;
(31)
«condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli del regolamento (CE) n. 73/2009;
(32)
«campi di condizionalità»: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’ dello stesso regolamento;
(33)
«atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;
(34)
«norme»: le norme definite dagli Stati membri in conformità all’ e all’allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all’ del presente regolamento;
(35)
«criterio»: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
(36)
«infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;
(37)
«organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all’ del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;
(38)
«a decorrere dal pagamento»: ai fini degli obblighi di condizionalità stabiliti agli unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, a decorrere dal 1o gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stato concesso il primo pagamento.
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