Art. 3
Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli Stati membri
In vigore dal 30 nov 2009
Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli Stati membri
1. Fatte salve le deroghe di cui all’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri provvedono, a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Questo obbligo si applica a livello nazionale o regionale.
Tuttavia, se la superficie a pascolo permanente è mantenuta in termini assoluti ai sensi del paragrafo 4, lettera a), del paragrafo 5, lettera a), del paragrafo 6, lettera a), e del paragrafo 7, lettera a), del presente articolo, l’obbligo di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera soddisfatto.
2. Ai fini dell’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non diminuisca, a detrimento dei pascoli permanenti, in misura superiore al 10 % rispetto alla proporzione del proprio anno di riferimento di cui all’, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento (qui di seguito «la proporzione di riferimento»).
3. La proporzione di cui al paragrafo 1 è determinata ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l’anno in questione.
4. Per gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:
a)
la superficie a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2003, cui si somma la superficie a pascolo permanente dichiarata nel 2005 a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 che nel 2003 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l’agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2003.
Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici a pascolo permanente e che nel 2003 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (13) vengono detratte.
Le superfici che nel 2003 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;
b)
la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.
5. Per i nuovi Stati membri che non hanno applicato, per l’anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:
a)
la superficie a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2004, cui si somma la superficie a pascolo permanente dichiarata nel 2005 a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 che nel 2004 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l’agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2004.
Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici investite a pascolo permanente e che nel 2004 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 vengono detratte.
Le superfici che nel 2004 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;
b)
la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.
6. Per i nuovi Stati membri che hanno applicato, per l’anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:
a)
le superfici a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2005 a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.
Le superfici che nel 2005 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;
b)
la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.
7. Per la Bulgaria e la Romania la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:
a)
le superfici a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2007 a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.
Le superfici che nel 2005 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;
b)
la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2007.
8. Se elementi obiettivi rivelano che l’evoluzione della proporzione non rispecchia la situazione effettiva delle superfici a pascolo permanente, gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento. In tal caso essi informano tempestivamente la Commissione dell’adeguamento e dei motivi che lo hanno determinato.
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