Art. 4

Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale

In vigore dal 30 nov 2009
Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale 1.   Ove si constati che la proporzione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, l’obbligo di non convertire ad altri usi senza previa autorizzazione le superfici investite a pascolo permanente. Se l’autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione, in deroga alla definizione contenuta all’, punto 2. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data della riconversione. 2.   Ove si constati l’impossibilità di adempiere all’obbligo di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, oltre a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, l’obbligo di riconvertire in pascolo permanente superfici adibite ad altri usi, per gli agricoltori che dispongono di superfici già convertite in passato dal pascolo permanente ad altri usi. Tale obbligo riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall’inizio del periodo di 24 mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita dall’agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l’equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, l’obbligo suddetto si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 796/2004. In deroga all’, punto 2, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate pascolo permanente a datare dal primo giorno della riconversione o dell’investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data della riconversione. 3.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se gli agricoltori hanno investito superfici a pascolo permanente nel quadro di programmi attuati in forza dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (14), (CE) n. 1257/1999 (15) e (CE) n. 1698/2005 (16).
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