Art. 11

Data di presentazione della domanda unica

In vigore dal 30 nov 2009
Data di presentazione della domanda unica 1.   L’agricoltore che presenti domanda nell’ambito di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all’anno. L’agricoltore che non presenti domanda nell’ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell’ambito di un altro regime di aiuto elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 o per il sostegno di cui agli  septdecies, 103 octodecies e 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, se dispone di superfici agricole, presenta un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici a norma dell’ del presente regolamento. L’agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli  unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 presenta un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori dagli obblighi previsti al secondo e al terzo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009. 2.   La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno. Nel fissare tale data, gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell’aiuto e si adoperano affinché possano essere programmati controlli efficaci. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere autorizzato un rinvio delle date di cui al primo comma del presente paragrafo in alcune zone le cui condizioni climatiche eccezionali rendano inapplicabili le date normali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1122:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Data di presentazione della domanda unica (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/1122) — Testo vigente | Portale Normativo