Art. 26
Principi generali
In vigore dal 30 nov 2009
Principi generali
1. I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità.
2. Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all’agricoltore o a chi ne fa le veci.
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