Art. 24
Presentazione tardiva delle domande per l’assegnazione di diritti all’aiuto
In vigore dal 30 nov 2009
Presentazione tardiva delle domande per l’assegnazione di diritti all’aiuto
Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all’aiuto oltre il termine ultimo fissato a norma dell’ del presente regolamento o a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, comporta una riduzione, pari al 3 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi spettanti nell’anno considerato in base ai diritti all’aiuto da assegnare all’agricoltore.
In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto.
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