Art. 75
Forza maggiore e circostanze eccezionali
In vigore dal 30 nov 2009
Forza maggiore e circostanze eccezionali
1. Qualora non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009, l’agricoltore continua a godere del diritto all’aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale. Inoltre, se l’infrazione dovuta a tali cause di forza maggiore o a tali circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non è applicata la riduzione corrispondente.
2. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009 sono comunicate per iscritto all’autorità competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’agricoltore è in grado di procedere in tal senso, unitamente alla relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente.
Storico versioni
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