Art. 77

Cumulo di riduzioni

In vigore dal 30 nov 2009
Cumulo di riduzioni Qualora un’infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni di cui al titolo IV, capi II e III: a) le riduzioni o esclusioni di cui al titolo IV, capo II, si applicano in relazione ai regimi di aiuto interessati; b) le riduzioni e le esclusioni di cui al titolo IV, capo III, si applicano all’importo complessivo dei pagamenti da erogare nell’ambito del regime di pagamento unico, del regime di pagamento unico per superficie e di tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni e alle esclusioni di cui alla lettera a). Le riduzioni o esclusioni di cui al primo comma si applicano in conformità all’, paragrafo 2, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni comunitarie o dalla normativa nazionale.
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Cumulo di riduzioni (Art. 77 Regolamento (UE) 2009/1122) — Testo vigente | Portale Normativo