Art. 78

Applicazione delle riduzioni per ciascun regime di sostegno

In vigore dal 30 nov 2009
Applicazione delle riduzioni per ciascun regime di sostegno 1.   Gli Stati membri calcolano l’importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto se necessario del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi che possono beneficiare dei premi. 2.   Per ciascun regime di sostegno elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, le riduzioni o esclusioni dovute a irregolarità, presentazione tardiva della domanda, mancata dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali di bilancio, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienza alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell’ordine seguente: a) le riduzioni o esclusioni di cui al titolo IV, capo II, si applicano in relazione alle irregolarità; b) l’importo risultante dall’applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in caso di presentazione tardiva delle domande, a norma degli ; c) l’importo risultante dall’applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in caso di mancata dichiarazione di parcelle agricole, a norma dell’; d) per i regimi di sostegno per i quali è fissato un massimale di bilancio a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 3, dell’articolo 123, paragrafo 1, e dell’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, o è applicato un massimale di bilancio a norma dell’articolo 126, paragrafo 2, dell’articolo 127, paragrafo 2, e dell’articolo 129, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro somma tra loro gli importi risultanti dall’applicazione delle lettere a), b) e c). Per ciascuno dei suddetti regimi di sostegno, viene calcolato un coefficiente dividendo l’importo del massimale corrispondente per la somma degli importi di cui al primo comma. Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1. Per calcolare il pagamento da corrispondere a un singolo agricoltore nell’ambito di un regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l’importo risultante dall’applicazione del primo comma, lettere a), b) e c), per il coefficiente di cui al secondo comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1122:oj#art-78

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo