Art. 51

Selezione del campione di controllo

In vigore dal 30 nov 2009
Selezione del campione di controllo 1.   Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell’autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione di ciascuno dei campioni di aziende da sottoporre ai controlli di cui all’ si basa, se del caso, su un’analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un’analisi dei rischi pertinente ai criteri o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese. L’analisi dei rischi può tenere conto di uno degli elementi seguenti, o di entrambi: a) la partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009; b) la partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente ai criteri e alle norme considerati. Fermo restando l’, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di selezionare in base alla stessa analisi dei rischi gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti e gli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli  unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2.   Per ottenere il fattore di rappresentatività, si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all’, paragrafo 1, primo comma. Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto all’, paragrafo 1, primo comma, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %. 3.   Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti. 4.   I campioni di agricoltori da sottoporre ai controlli di cui all’ sono selezionati a partire dai campioni di agricoltori già selezionati a norma degli e ai quali si applicano i criteri o le norme pertinenti. Tuttavia, il campione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, è selezionato tra gli agricoltori ai quali si applicano gli  unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 nell’anno civile di cui trattasi. 5.   In deroga al paragrafo 4, i campioni di agricoltori da sottoporre ai controlli di cui all’ possono essere selezionati nell’ambito della popolazione di agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno, ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 e nell’ambito degli agricoltori ai quali si applicano gli  unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che sono tenuti a rispettare i criteri o le norme pertinenti. In tal caso: a) qualora l’analisi dei rischi a livello delle aziende porti a concludere che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentano un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto possono essere sostituiti da non beneficiari; anche in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli raggiunge la percentuale minima di controlli indicata all’, paragrafo 1; le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate; b) se più efficace, anziché a livello delle aziende agricole l’analisi dei rischi può essere svolta a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori; in tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale minima di controlli di cui all’, paragrafo 1. 6.   Si può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.
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