Art. 50

Percentuale minima di controlli

In vigore dal 30 nov 2009
Percentuale minima di controlli 1.   In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco almeno sull’1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che presentano domanda di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno, ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009. In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua inoltre controlli almeno sull’1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che sono tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli  unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 nel corso dell’anno civile di cui trattasi. La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori in conformità all’, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore. Ove la normativa applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di infrazione individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della normativa applicabile agli atti e alle norme sia comunicato all’autorità di controllo competente per l’atto o la norma in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. 2.   Nel fissare la percentuale minima di controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non viene tenuto conto dei provvedimenti necessari ai sensi dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009. 3.   Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni a un determinato atto o a una determinata norma, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere per l’atto o la norma in questione nel periodo di controllo successivo. Nell’ambito di un determinato atto, l’autorità di controllo competente ha la facoltà di limitare l’oggetto di tali controlli in loco supplementari ai criteri che sono più spesso disattesi.
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